I VOUCHER DIVENTANTO “PRESTO” E “ LIBRETTI DI FAMIGLIA”

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I voucher sono stati sostituiti da “PRESTO” per le attività di impresa e nelle attività professionali, mentre per i privati, si prevede il “LIBRETTO DI FAMIGLIA”.

Le imprese possono accedere a PRESTO purché non occupino più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, per un massimo di 5.000 euro annui, elevabile a 6.250 euro per le prestazioni di giovani con meno di 25 anni purché iscritti a scuola o università, pensionati, disoccupati. Non può essere utilizzato in edilizia.

Per ogni ora di lavoro deve essere applicato un importo minino di 9 euro, tranne nel settore dell’agricoltura.

Le aziende devono trasmettere una dichiarazione, tramite il sito INPS o contact center, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, con i dati anagrafici del lavoratore, il luogo di lavoro, l’oggetto della prestazione, la data di inizio e fine del rapporto di lavoro, il compenso pattuito. Alla fine della procedura l’azienda riceve una comunicazione tramite mail o sms.

Il reddito massimo per ogni lavoratore è pari a 2.500 euro, in caso di superamento di questa soglia, il rapporto di lavoro, si trasforma in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

 

Il LIBRETTO FAMIGLIA  invece è destinato a retribuire: piccoli lavori domestici (es. giardinaggio, pulizia, ecc), assistenza domiciliare (a bambini e a anziani con disabilità) e insegnamento privato supplementare.

Per le famiglie, la prestazione sarà retribuita con buoni dal valore di 12 euro al netto dei contributi a carico del lavoratore.

Il capofamiglia, deve comunicare, entro il terzo giorno del mese successivo lo svolgimento della prestazione, tramite la piattaforma INPS, i dati anagrafici del lavoratore, il luogo di lavoro, la durata del rapporto di lavoro, il compenso pattuito.

SE MI SCORDO: nuovo servizio di Equitalia

Equitalia mette a disposizione un nuovo servizio, per i contribuenti che hanno una rateizzazione in corso e/o che sono interessati a ricevere un promemoria, in caso di affidamento ad Equitalia di debiti da riscuotere.

Il servizio può essere richiesto direttamente agli sportelli di Equitalia oppure inserendo i propri recapiti nell’area riservata del sito.

L’avviso arriva:

  • Quando ad Equitalia è stata affidata la riscossione del debito e prima di ricevere la cartella;
  • Quando il contribuente ha un piano di rateazione attivo e non ha pagato la metà del numero massimo delle rate      previste per la decadenza;
  • Quando il contribuente ha un piano di rateizzazione attivo e manca solo una rata da pagare per decadere.

Novità per richiedere il PIN INPS per i cittadini

L’INPS con il messaggio n°4590 del 16/11/2016, ha indicato le novità per la richiesta del PIN per accedere ai servizi online INPS.

Il rilascio del PIN dispositivo presso le sedi, dopo aver avere presentato il modulo di richiesta MV35, è immediato. L’utente riceve una busta chiuda contenente il PIN già operativo.La richiesta del PIN non può essere presentata da soggetti delegati del richiedente.

La proceduta di richiesta online del PIN, disponibile sul sito, è sottoposta ad un processo automatico di validazione dell’indirizzo, se l’esito sarà positivo, verranno comunicati all’utente tramite email o SMS i primi 8 caratteri del PIN, la restante parte in busta chiusa verrà trasmessa all’indirizzo di residenza dell’utente.

La richiesta del PIN tramite Contact Center avviene chiamando il numero gratuito 803164, oppure al numero a pagamento 06164164. L’utente darà i propri dati (anagrafici, residenza, recapiti), l’operatore telefonicamente comunicherà i primi 8 caratteri del PIN che comunque verranno comunicati automaticamente anche tramite email o SMS, la restante parte in busta chiusa verrà trasmessa all’indirizzo di residenza dell’utente.

 

Rottamazione ruoli: nuovo modello

Equitalia ha pubblicato il nuovo modello (modello DA1), per richiedere l’adesione alla rottamazione dei ruoli relativi ai carichi affidati tra il 2000 e il 2016.

La scadenza per presentare la richiesta è il 31 marzo 2017.

Coloro che avranno presentato la richiesta riceveranno una comunicazione, con l’indicazione dell’importo dovuto e i bollettini con le data di scadenza.

Il pagamento può essere fatto in un’unica soluzione, in questo caso la scadenza è luglio 2017; oppure rateizzato in massimo cinque rate (le scadenze sono: luglio 2017 – settembre 2017 – novembre 2017 – aprile 2018 – settembre 2018).

Assunzione 2017 al Sud : ecco i requisiti per la nuova agevolazione

Le aziende che dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, con sede legale e/o unità produttiva nelle seguenti regioni : BASILICATA – CALABRIA – CAMPANIA – PUGLIA – SICILIA (regioni “meno sviluppate”) e ABRUZZO – MOLISE – SARDEGNA (regioni “in transizione”), assumeranno con un contratto a tempo indeterminato, anche in apprendistato, potranno usufruire delle nuove agevolazioni se in possesso dei seguenti requisiti:

  • Essere in regola con il pagamento dei contributi;
  • Rispettare gli obblighi di legge e del contratto applicato;
  • Rispettare eventuali diritti di precedenza;
  • Non avere in corso sospensioni di rapporti di lavoro per crisi e/o riorganizzazione aziendale;
  • I lavoratori destinati all’agevolazione devono essere disoccupate;
  • Per usufruire del bonus il lavoratore deve essere giovane di età compresa tra i 15 e 24 oppure privo di impiego dal almeno sei mesi.

Rottamazione cartelle in cinque rate estesa anche per l’anno 2016

Il decreto fiscale prevede: la rottamazione anche per i carichi affidati a Equitalia nel 2016, inoltre  è prevista anche la rateizzazione in cinque rate – di cui tre da versare nel 2017, due nel 2018, fermo restando l’obbligo di pagare almeno il 70% nel 2017.

Vediamo le importanti novità che riguardano la rottamazione delle cartelle:

  • il pagamento può essere fatto in unica soluzione oppure in cinque rate ( sulle quali rimangono confermati gli interessi dovuti, pari al 4,5% annuo);
  • per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate sarà a luglio, settembre e novembre;
  • per l’anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.
  • il contribuente deve inviare il modulo di adesione (MODELLO DA1) entro il 31 marzo 2017;
  • Equitalia dovrà comunicare il quantum dovuto entro il 31 maggio 2017.
  • In caso di mancato/insufficiente/tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento per la rottamazione, la definizione non produce effetti e riprendono a  decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della sanatoria;  in questo caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione  del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato.
  • La sanatoria viene estesa anche ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di  istanza presentata dai debitori nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (legge 27 gennaio 2012, n. 3): in tal caso, i debitori  possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli   interessi di mora;
  • per le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, viene specificato che la sanatoria si applica limitatamente agli  interessi;
  • con il nuovo art. 6-bis , si permette la rottamazione anche nei Comuni dove non opera Equitalia.

Bonus assunzione al Sud: decontribuzione totale per 12 mesi

Per l’anno 2017 è previsto lo sgravio totale dei contributi per la durata di 12 mesi, per le assunzioni  a tempo indeterminato effettuate nelle regioni del Sud, in particolare in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, nonché in quelle regioni cosiddette in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna).

Le assunzioni agevolate saranno rivolte:

  • ai giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni,
  • a coloro che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,
  • agli ultra cinquantenni.

Inoltre il lavoratore, oltre ai requisiti sopra citati, non dovrà avere avuto nei sei mesi precedenti l’assunzione un lavoro a tempo indeterminato.

Decreto fiscale, rottamazione cartelle: domande entro il 23 gennaio 2017

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 193/2016, vengono individuate le modalità per ottenere l’abbattimento delle sanzioni e degli interessi di mora sui carichi affidati per la riscossione negli anni compresi fra il 2000 e il 2015.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 è stato pubblicato il decreto legge fiscale (D.L. n. 193/2016) che definisce la nuova rottamazione delle cartelle.

La sanatoria riguarda tutti i carichi inclusi in ruoli, compresi gli accertamenti esecutivi,affidati a Equitalia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015;  potranno essere rottamati tutti i ruoli riguardanti imposte, contributi previdenziali e assistenziali, tributi locali e violazioni del Codice della strada, purché affidati all’agente della riscossione nel corso degli anni suddetti.

Ai contribuenti che ne faranno richiesta sarà concessa la possibilità di estinguere il debito beneficiando della cancellazione delle sanzioni, comprese quelle contributive, nonché degli interessi di mora e delle somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali. Resteranno dovuti in misura piena gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo nonché le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio della riscossione. Restano integralmente dovute, inoltre, gli importi a titolo di rimborso per le procedure esecutive e le spese di notifica della cartella di pagamento.

I soggetti che intenderanno avvalersi della rottamazione dovranno presentare un’apposita istanza a Equitalia entro il 23 gennaio 2017.

L’art. 6, comma 4, del decreto stabilisce che il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, determina la decadenza dall’adesione.

Restano esclusi dalla procedura agevolata: I dazi, l’IVA all’importazione, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada. In particolare, per quanto concerne le contravvenzioni stradali il decreto stabilisce che potranno essere rottamati esclusivamente gli interessi e le somme aggiuntive dovute per i ritardati pagamenti, restando integralmente dovuta la sanzione base prevista per l’infrazione.

Nuova procedura di comunicazione per il lavoro accessorio

Emanata la circolare n.1/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che fornisce le nuove modalità di comunicazione per il lavoro accessorio, in particolare oltre la comunicazione all’INPS, il committente è tenuto ad effettuare, almeno 60 minuti prima l’inizio della prestazione, una comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, a mezzo sms o posta elettronica con l’indicazione puntuale:  dei dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;  del luogo di esecuzione della prestazione;  del giorno e l’ora di inizio;  del giorno e l’ora di fine. Con riferimento alla sede territorialmente competente per Palermo dovete trasmettere l’email a: ippac00@regione.sicilia.it.

 

Omesso versamento dei contributi previdenziali: quando non è più reato?

Il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali è stato depenalizzato, secondo l’art. 3,comma 6, del d.lgs. n. 8/2016, in vigore dal 6 febbraio 2016,  per i soli omessi versamenti di importo inferiore a euro 10.000 annui. In questo caso al datore di lavoro si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Per effetto del decreto delegato n. 8/2016 sono numerosi i reati in materia di lavoro e previdenza obbligatoria che mutano la loro natura giuridica in illeciti amministrativi, modificando in maniera significativa il diritto sanzionatorio del lavoro. Il nuovo intervento di depenalizzazione fa salvi dalla trasformazione in illeciti amministrativi soltanto i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La norma si applicherà retroattivamente.

PROROGA AUTOLIQUIDAZIONE 2013/2014

Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29.1.2014 -  decreto-legge n. 4, articolo 2, comma 3

Differimento al 16 maggio dell’autoliquidazione 2013/2014 e dei termini di pagamento degli altri premi speciali.

Al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l’anno 2014, i termini di cui all’articolo 28, quarto comma, primo periodo, e all’articolo 44, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono differiti al 16 maggio 2014. Per i premi speciali di cui all’articolo 42 del medesimo decreto presidenziale, diversi dai premi speciali unitari artigiani, i termini per il pagamento antecedenti al 16 maggio 2014 sono differiti a tale data.

Cassetto fiscale: delega possibile a due intermediari

Con il comunicato stampa dell’agenzia dell’entrate del 24/10/2013 Via libera al doppio mandato per l’accesso online ai dati fiscali dei contribuenti, che potranno delegare contemporaneamente due professionisti alla consultazione del proprio cassetto fiscale, comprensivo anche delle informazioni relative al VIES.

A partire dal 24 ottobre, dunque, i contribuenti possono consegnare la delega per l’accesso al proprio cassetto fiscale a due intermediari abilitati. Inoltre  l’Agenzia delle Entrate ha altresì disposto il termine dell’autorizzazione in  4 anni (quindi il doppio rispetto al precedente termine)

Per gli utenti abilitati il conferimento delle deleghe, continua ad essere utilizzabile dalle funzionalità disponibili su Entratel o Fisconline. In alternativa, è possibile consegnare il modello compilato a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia o all’intermediario delegato.

Per aderire al “Cassetto fiscale delegato” l’intermediario deve firmare il regolamento con le condizioni di utilizzo del servizio e inviarlo all’Agenzia esclusivamente attraverso Entratel.

Infortuni avvenuti in missione e in trasferta

INAIL, circolare 23 ottobre 2013, n.52

Criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta.

Organo: Direzione generale, Direzione centrale prestazioni, Avvocatura generale Documento: Circolare n. 52 del  23 ottobre 2013 Oggetto: Criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta.
Quadro Normativo

  • Dpr 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articolo 2.
  • Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’art.55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144”. Articolo 12;
  • Linee guida dell’8 luglio 1999: “Criteri per la trattazione dei casi di infortunio sul lavoro con particolare riferimento alla nozione di rischio generico aggravato”.

PREMESSA Con riferimento all’ argomento in oggetto, sono pervenuti numerosi quesiti in merito alla qualificazione, come infortuni in itinere ovvero in attualità di lavoro, di eventi lesivi occorsi a lavoratori in missione e/o in trasferta, con particolare riguardo a quelli avvenuti durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa, nonché durante il tragitto dall’ albergo del luogo in cui la missione e/o trasferta deve essere svolta al luogo in cui deve essere prestata l’attività lavorativa. Perplessità sono sorte anche in merito all’ indennizzabilità degli infortuni occorsi all’ interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente. Con la presente circolare, si forniscono i chiarimenti richiesti prendendo le mosse dall’ inquadramento generale degli istituti dell’occasione di lavoro e dell’infortunio in itinere, nonché dell’evoluzione giurisprudenziale fornita in materia dalla giurisprudenza di legittimità, per poi verificare come gli stessi debbano trovare applicazione nelle ipotesi in cui l’infortunio sia occorso durante la missione e/o la trasferta del lavoratore. OCCASIONE DI LAVORO E INFORTUNIO IN ITINERE. EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE Occasione di lavoro. Come noto, dopo la originaria impostazione del concetto di occasione di lavoro secondo la quale il diritto alle prestazioni assicurative doveva essere condizionato dal presupposto che l’evento fosse riconducibile a un rischio specifico, proprio dello svolgimento della prestazione lavorativa dell’assicurato, l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità ha registrato il più favorevole orientamento consistente nell’ammettere l’indennizzabilità di tutti gli infortuni derivanti dai rischi connessi con il lavoro inteso nella sua accezione più ampia. Da ciò è derivata la tutelabilità di tutte le attività prodromiche e strumentali all’esecuzione della prestazione lavorativa, necessitate dalla stessa e alla stessa funzionalmente connesse. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è ormai pacificamente orientata nel senso di ritenere che l’unico limite all’indennizzabilità di un infortunio debba essere ravvisato nel rischio elettivo in quanto esso, essendo estraneo e non attinente all’attività lavorativa, è correlato a una scelta arbitraria del lavoratore il quale crea e affronta volutamente, sulla base di impulsi o ragioni del tutto personali, una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva del nesso tra lavoro, rischio ed evento(1). Infortunio in itinere. Per quanto riguarda l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, l’art.12 d.lgs. 38/2000 ha, come noto, recepito i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale aveva costantemente affermato il principio in base al quale, affinchè si verificasse l’estensione della copertura assicurativa, occorreva che il comportamento del lavoratore fosse giustificato da un’esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all’attività di locomozione. Recependo tali criteri, il suddetto art.12 ha sancito espressamente la tutela assicurativa degli eventi infortunistici che si sono verificati durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, nei limiti in cui l’assicurato non aggravi, per suoi particolari motivi o esigenze personali, i rischi propri della condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustifica la copertura assicurativa. Per l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, occorre, dunque, che esso si verifichi nel tragitto tra l’abitazione e il luogo di lavoro, e che il percorso venga effettuato a piedi o con mezzo pubblico di trasporto, ovvero con mezzo privato se necessitato. INQUADRAMENTO DELL’INFORTUNIO OCCORSO IN MISSIONE E IN TRASFERTA Tutto ciò considerato, occorre esaminare come gli istituti in questione si applicano nel caso in cui il lavoratore venga inviato a svolgere la propria attività lavorativa in un luogo differente rispetto a quello in cui essa viene abitualmente prestata. Infortuni occorsi durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa. Preliminarmente, occorre evidenziare che i rischi del percorso che collega l’abitazione al luogo di lavoro abituale dipendono anche dalla scelta del lavoratore riguardo al luogo dove stabilire il centro dei propri interessi personali e familiari, per cui detto percorso non è determinato da esigenze lavorative imposte dal datore di lavoro ma dipende anche da scelte di vita del lavoratore. Diverso è il caso del lavoratore in missione e/o trasferta poiché, in tale situazione, il tragitto dal luogo in cui si trova l’abitazione del lavoratore a quello in cui, durante la missione, egli deve espletare la prestazione lavorativa, non è frutto di una libera scelta del lavoratore ma è imposto dal datore di lavoro. Ne consegue che la circostanza che il lavoratore si trovi in missione vale, di per sé, a connotare in modo differente l’evento infortunistico che si è verificato lungo il tragitto tra l’abitazione e una sede di lavoro temporaneamente diversa, rispetto a quello che si verifichi lungo il tragitto tra l’abitazione e la sede abituale di servizio. La missione, infatti, è caratterizzata da modalità di svolgimento imposte dal datore di lavoro con la conseguenza che tutto ciò che accade nel corso della stessa deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in quanto accessorio all’attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso, e ciò dal momento in cui la missione ha inizio e fino al momento della sua conclusione. Ovviamente, l’evento non può ritenersi indennizzabile qualora avvenga con modalità e in circostanze per le quali non si possa ravvisare alcun collegamento finalistico e topografico con l’attività svolta in missione e/o trasferta, e cioè tutte le volte in cui il soggetto pone in essere un rischio diverso e aggravato rispetto a quello normale, individuato come tale secondo un criterio di ragionevolezza. Pertanto, le uniche due cause di esclusione della indennizzabilità di un infortunio occorso a un lavoratore in missione e/o trasferta si possono rinvenire: a) nel caso in cui l’evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro; b) nel caso di rischio elettivo, cioè nel caso in cui l’evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente da tali scelte. Infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa. Per le stesse considerazioni sopra svolte, anche gli infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa devono essere trattati come infortuni in attualità di lavoro e non come infortuni in itinere. Infortuni occorsi all’interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente. Con riferimento all’infortunio occorso in albergo, occorre rilevare che esso non è equiparabile a quello avvenuto presso la privata abitazione, la cui indennizzabilità è stata esclusa dalla Suprema Corte2 sulla base di due elementi: a) la oggettiva difficoltà di stabilire se l’atto di locomozione all’interno dell’abitazione sia o meno funzionale all’espletamento dell’attività lavorativa, essendo impossibile “certificare una qualsiasi forma di collegamento tra (abituali) condotte spiegate all’interno dell’abitazione e dei luoghi condominiali e attività lavorativa”; b) il maggiore controllo che la natura dei luoghi comporta sulle condizioni di rischio da parte del soggetto assicurato. L’iter logico-argomentativo sviluppato dalla Suprema Corte nella sentenza citata in nota, consente agevolmente di desumere a contrariis che tutti gli eventi occorsi al lavoratore in missione e/o trasferta, dal momento in cui questi lascia la propria abituale dimora fino a quello in cui vi fa rientro, derivanti dal compimento anche degli atti prodromici e strumentali alla prestazione lavorativa, siano indennizzabili quali infortuni avvenuti in occasione di lavoro, in attualità di lavoro, proprio perché condizionati dalla particolare situazione determinata dalla condizione di missione e/o trasferta. Nessuno dei due elementi individuati dalla Corte di Cassazione per escludere la indennizzabilità degli eventi verificatisi nella privata abitazione, possono riscontrarsi nella fattispecie del lavoratore in missione e/o trasferta. Gli eventi accaduti in una stanza di albergo, infatti, non sono parificabili a quelli avvenuti nella privata abitazione, in primo luogo poiché il soggiorno in albergo è evidentemente necessitato dalla missione e/o trasferta – e perciò è necessariamente connesso con l’attività lavorativa – e in secondo luogo poiché il lavoratore, con riguardo al luogo in cui deve temporaneamente dimorare, non ha quello stesso controllo delle condizioni di rischio che ha, al contrario, nella propria abitazione. CONCLUSIONI Alla luce delle considerazioni precedentemente esposte, si devono ritenere meritevoli di tutela, nei limiti sopra delineati, tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in missione e/o trasferta dal momento dell’inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l’abitazione. EFFICACIA NEL TEMPO Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, che non siano prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.

Durc, regolarità contributiva

Il Ministero del lavoro con la circolare n. 36, del 6 settembre 2013. fornisce alcuni chiarimenti sulle novità riguardanti il documento unico di regolarità contributiva. Le modifiche alla disciplina sono state apportate dal decreto n. 69/2013 (decreto del fare), convertito dalla legge n. 98/2013. Secondo le nuove disposizioni, la durata della validità del Durc è pari a 120 giorni ed interessa i documenti rilasciati dal 21 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge n. 98/2013. Si precisa che i Durc rilasciati prima di tale data hanno validità 90 giorni, compresi quelli emessi dal 21 giugno al 20 agosto 2013, per i quali è revocata la validità di 180 giorni prevista inizialmente dal DL 69/2013 prima della conversione in legge. Tre i raggruppamenti individuati in relazione alle varie fasi del contratto e dei Durc che devono essere richiesti. Il primo gruppo prevede che la validità quadrimestrale interessi la verifica della dichiarazione sostitutiva prevista dal D.Lgs n. 163/2006, art. 38; l’aggiudicazione del contratto; la stipula del contratto. Il secondo raggruppamento concerne le fasi successive alla stipula del contratto, con esclusione della fase correlata al pagamento del saldo finale. Il Ministero precisa che il Durc debba essere acquisito, non al momento immediatamente successivo alla conclusione del contratto, ma solo al concreto verificarsi del momento del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e delle prestazioni relative a servizi e forniture e per il certificato di collaudo. Nel terzo raggruppamento rientra la richiesta di un ulteriore documento di regolarità in fase di pagamento del saldo finale. Il “preavviso di accertamento negativo”, con il quale gli Enti coinvolti nel rilascio del Durc invitano l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, può essere formalizzato anche mediante posta elettronica certificata o, con lo stesso mezzo, tramite consulenti del lavoro e professionisti abilitati. La previsione, pur se attinente in maniera specifica ai contratti pubblici, si applica ad ogni diversa tipologia di verifica operata dagli Enti previdenziali in sede di rilascio del documento. Fino al 31 dicembre 2014, la durata 120 giorni di validità del Durc è estesa anche ai lavori edili per i soggetti privati.

Fonte: Consulenti del Lavoro

Il coefficiente tfr di Settembre 2013

Nel mese di settembre 2013, il coefficiente utile per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accontonate al 31 dicembre 2012 del Tfr è pari a 1,617958. Per lo stesso mese, l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con esclusione del prezzo dei tabacchi lavorati, necessario per la determinazione del suddetto coefficiente di rivalutazione, è stato fissato dall’Istat a quota 107,2.

Fonte: Il Sole 24 Ore

770/2013, si avvicina la scadenza della proroga

Si avvicina la scadenza della proroga per la presentazione alle Entrate del modello 770/2013 semplificato e ordinario, prevista dal Dpcm del 24 luglio 2013, che dà tempo fino al 20 settembre 2013 ai sostituti d’imposta. Il modello con i relativi dati fiscali riferiti alle ritenute effettuate