Decreto fiscale, rottamazione cartelle: domande entro il 23 gennaio 2017

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 193/2016, vengono individuate le modalità per ottenere l’abbattimento delle sanzioni e degli interessi di mora sui carichi affidati per la riscossione negli anni compresi fra il 2000 e il 2015.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 è stato pubblicato il decreto legge fiscale (D.L. n. 193/2016) che definisce la nuova rottamazione delle cartelle.

La sanatoria riguarda tutti i carichi inclusi in ruoli, compresi gli accertamenti esecutivi,affidati a Equitalia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015;  potranno essere rottamati tutti i ruoli riguardanti imposte, contributi previdenziali e assistenziali, tributi locali e violazioni del Codice della strada, purché affidati all’agente della riscossione nel corso degli anni suddetti.

Ai contribuenti che ne faranno richiesta sarà concessa la possibilità di estinguere il debito beneficiando della cancellazione delle sanzioni, comprese quelle contributive, nonché degli interessi di mora e delle somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali. Resteranno dovuti in misura piena gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo nonché le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio della riscossione. Restano integralmente dovute, inoltre, gli importi a titolo di rimborso per le procedure esecutive e le spese di notifica della cartella di pagamento.

I soggetti che intenderanno avvalersi della rottamazione dovranno presentare un’apposita istanza a Equitalia entro il 23 gennaio 2017.

L’art. 6, comma 4, del decreto stabilisce che il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, determina la decadenza dall’adesione.

Restano esclusi dalla procedura agevolata: I dazi, l’IVA all’importazione, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada. In particolare, per quanto concerne le contravvenzioni stradali il decreto stabilisce che potranno essere rottamati esclusivamente gli interessi e le somme aggiuntive dovute per i ritardati pagamenti, restando integralmente dovuta la sanzione base prevista per l’infrazione.

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